ABITAZIONE PRINCIPALE
È l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l’esclusione dall’Irpef, la detrazione degli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione, da una detrazione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici). Ai fini dell’Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle imposte dirette, in caso di trasferimento di un’unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste (imposta di registro o Iva in misura ridotta, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata “prima casa”. Con tale espressione si intende l’immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.
ACCANTONAMENTO
E’ un componente negativo del reddito d’impresa. L’accantonamento si realizza contabilmente, iscrivendo nel passivo dello Stato patrimoniale, in contropartita del costo, fondi destinati alla copertura di rischi o spese future.
ACCATASTAMENTO
Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della rendita.
Ai fini dell’accatastamento i proprietari devono denunciare all’Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso a cui sono destinate. Con un’apposita procedura informatica il contribuente, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale. L’ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale può essere presentato, entro 60 giorni, ricorso presso la competente Commissione tributaria.
ACCERTAMENTO
Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia
delle entrate, entro precisi termini di decadenza,
per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente.
Per i principali tributi può essere di
vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a
seconda delle modalità con cui viene effettuato.
Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale,
degli elementi risultanti dalla banca dati dell’anagrafe
tributaria e delle notizie acquisite direttamente
(anche tramite accessi, ispezioni e verifiche
presso il contribuente) o indirettamente. La
procedura di A. si conclude, normalmente, con la
notifica degli addebiti attraverso un apposito
avviso (v.).
Di solito l’accertamento è unico e globale e, quindi,
non può essere “integrato” con la notifica di
ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi.
Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente
un accertamento parziale, sulla base di
dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di
segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli
studi di settore. L’accertamento parziale può
interessare, ad esempio, redditi di partecipazione
in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esenzioni
ed agevolazioni non spettanti e non esclude
la possibilità di successivi controlli di carattere
generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.
ACCERTAMENTO ANALITICO
È la metodologia di accertamento utilizzata, sia nell'ambito delle imposte sui redditi sia dell'Iva, per ricostruire l'imponibile partendo dalla contabilità del contribuente.
ACCERTAMENTO CATASTALE
Operazione consistente nell’individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata, nella verifica dell’esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)
Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente. I contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi vantaggi, tra cui:
- la riduzione a un quarto delle sanzioni;
- la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
- la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non può fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).
La definizione può avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazione giudiziale.
ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE
Attività di controllo di vario tipo svolte nei locali
destinati all'esercizio dell'attività del contribuente.
Dopo il loro inizio il contribuente perde il diritto di
avvalersi di talune opportunità previste in suo favore
(es., ravvedimento). V. anche accesso, ispezione,
verifica, poteri degli uffici.
ACCESSO
Potere di entrare in un luogo e di fermarvisi, anche
senza o contro il consenso del contribuente, al fine
di eseguire le operazioni autorizzate dal responsabile
dell'ufficio competente dell’Agenzia.
L'attuale legislazione consente l'A. sia nei locali
destinati all'esercizio di attività commerciali o
agricole sia in quelli destinati all'esercizio di arti
e professioni. Se deve essere effettuato in altri
locali (esempio: abitazione privata) occorre l'autorizzazione
del Procuratore della Repubblica
motivata dall'esistenza di gravi indizi di violazioni
tributarie (v. Poteri degli uffici).
ACCISE (O IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO)
Imposte indirette che gravano su determinati prodotti
energetici o di origine alcolica. A seconda
dei casi, l'imposta può essere dovuta al momento
della fabbricazione o della importazione oppure a
quello dell'immissione al consumo. Tra le principali
A. vi sono: imposta di fabbricazione sugli spiriti
e sulla birra, imposta di fabbricazione sugli oli
minerali, imposta di consumo sull'energia elettrica,
imposta di consumo sul gas metano, imposta
di consumo sugli oli lubrificanti.
ACCONTO IRPEF
E’ l’importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso. Per stabilire se l’A. è dovuto o meno occorre far riferimento all’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se il debito Irpef che risulta:
- non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 98% del suo ammontare. In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
- in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 259,26;
- in due rate (40 % la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 259,26.
Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione può determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista.
ACQUIESCENZA
Versamento entro i termini delle somme dovute a
seguito di un accertamento operato dall’Ufficio,
senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura
dell’accertamento con adesione, con diritto
alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le
somme dovute a seguito di accertamento possono
essere versate anche ratealmente. In tal caso
sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è
tenuto a prestare garanzia.
ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Facoltà concessa agli esportatori abituali di
acquistare beni e servizi senza ricevere addebito
dell’Iva, nei limiti di un determinato importo
(plafond). Lo status di esportatore abituale si
acquisisce se l’ammontare delle esportazioni od
operazioni assimilate registrate nell’anno solare
precedente o nei dodici mesi precedenti è stato
superiore al 10% del volume d’affari. Finalità dell’istituto
è quella di evitare il formarsi di un
eccessivo credito Iva che finirebbe con il penalizzare
le imprese esportatrici.
ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un’aliquota fissa al reddito assoggettato ad Irpef. Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di domicilio fiscale (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal sostituto d'imposta, per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.
Per l'anno 2001, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla Regione fino all’1,4%.
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:
- una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
- un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell’ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,5%. Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito Internet www.finanze.it/dipartimentopolitiche fiscali/fiscalitalocale/index.htm.
ADEMPIMENTO
È l’esecuzione di un obbligo posto a carico del
contribuente: ad es., la presentazione della
dichiarazione o il pagamento di un’imposta.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero mantiene la responsabilità di indirizzo politico, mentre all’A. è attribuita la responsabilità gestionale ed operativa. I rapporti tra il Ministero e l’A. sono regolati da una Convenzione annuale nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. L’A. può reperire ulteriori entrate a fronte dell’erogazione di servizi a soggetti pubblici e privati.
Organi dell’A. sono il Direttore, che la rappresenta e la dirige, il Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti. Le norme di funzionamento dell’A. sono contenute nei Regolamenti di amministrazione deliberati dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e sottoposti al Ministero dell’economia e delle finanze. I Regolamenti disciplinano l’organizzazione, i criteri di assunzione del personale, la determinazione delle dotazioni organiche, l’accesso alla dirigenza. I principali obiettivi dell’A. sono:
- la semplificazione dei rapporti con i contribuenti
- la facilitazione dei servizi di assistenza ed informazione
- il potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione
- la ricerca della massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.
A livello centrale, l’A. è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali (V. anche Centri operativi).
AGENZIE FISCALI
Enti pubblici non economici nati dalla riorganizzazione
del Ministero delle Finanze attuata con il decreto
legislativo 300/99. Le quattro A. (Entrate, Dogane,
Territorio e Demanio) esercitano le funzioni precedentemente
affidate ai Dipartimenti del vecchio
Ministero. Sono dotate di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile
e finanziaria nell’ambito di una convenzione stipulata
annualmente con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, il quale assegna gli indirizzi strategici
e svolge un costante monitoraggio sulla loro attività.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Trattamento preferenziale accordato in determinati
casi; si concretizza generalmente nell’applicazione
di un’aliquota ridotta oppure nella concessione
di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile,
detrazioni d’imposta, esenzioni.
AGEVOLAZIONI PER DISABILI
Benefici fiscali previsti per i portatori di handicap, notevolmente ampliati dalle leggi finanziarie degli ultimi anni. Le principali agevolazioni sono: per i figli a carico:
- dal 2002, per ogni figlio portatore di handicap spetta una speciale detrazione pari a 774,69 euro
per i veicoli:
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- l’esenzione dal bollo auto;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’Iva agevolata al 4%;
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfettario) del cane guida per i non vedenti;
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti
per le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap:
- la possibilitá ai fini Irpef di dedurre dal reddito l’intera spesa, anche da parte del familiare e anche se il disabile non è fiscalmente a carico (v. Familiari a carico).
per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
- proroga per il 2002 della detrazione d’imposta (del 36%) e aliquota Iva ridotta al 4% per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
per l’assistenza personale:
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza.
AGGIO
Somma che il concessionario percepisce per la sua
attività di riscossione delle imposte.
ALIQUOTA
Percentuale da applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta. L'A. indica la misura del
prelievo fiscale e può essere fissa (come, per
esempio, per l’Irpeg) ovvero più o meno crescente
con l’aumentare della base imponibile. In questo
caso si dice progressiva (es., le aliquote
Irpef).
ALIQUOTA MARGINALE
Percentuale di imposta applicata alla porzione di
reddito ricadente nell’ultimo scaglione.
ALIQUOTA MEDIA
Rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta
e il reddito imponibile.
AMMORTAMENTO DEI BENI
Procedimento contabile con cui si fa concorrere
per quote il costo originario di un bene che ha
carattere durevole, sia materiale (macchinario,
impianto, fabbricato, automezzo) o immateriale
(es. avviamento), alla determinazione dei costi
relativi a ciascun periodo d’imposta.
L'ammortamento si effettua nei casi in cui il contributo
all'attività economica di un certo bene
abbia durata superiore al periodo di tempo nel
quale si calcola il risultato d’esercizio (generalmente
l'anno).
ANAGRAFE TRIBUTARIA
Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di
interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche,
le società, gli enti, ai quali è attribuito, a
cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo
(codice fiscale, partita Iva).
Mediante l’A.T. gli uffici dell’Agenzia possono
ottenere i dati utili ai fini dell’accertamento dei
redditi e del contrasto all’evasione fiscale.
ASSE EREDITARIO
Insieme dei beni e diritti appartenuti al defunto;
identifica il patrimonio caduto in successione nel
suo complesso.
ASSISTENZA FISCALE
Servizio introdotto allo scopo di semplificare la
presentazione della dichiarazione dei redditi da
parte dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei
pensionati. Questi contribuenti, utilizzando un
apposito modello (mod. 730) possono presentare
la dichiarazione direttamente al proprio datore di
lavoro o Ente pensionistico oppure ai Centri di
assistenza fiscale (Caf). Il modello 730 offre
numerosi vantaggi rispetto al modello UNICO: è
più facile da compilare, non richiede calcoli, consente
di ottenere eventuali rimborsi con la busta
paga o con la pensione entro i mesi di luglio o
agosto successivi alla data di presentazione.
Esistono anche Caf-imprese per l’assistenza agli
esercenti attività imprenditoriale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione
delle normali certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione per attestare la propria
situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia,
nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi
militari, ecc.
Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il
loro autore ne sarà responsabile penalmente.
AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE
Calcolo e versamento dell’imposta dovuta effettuati
direttamente dal contribuente nei casi previsti
dalla legge.
AUTONOMIA TRIBUTARIA
Potestà attribuita alle Regioni e agli enti locali di
stabilire e riscuotere tributi propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
AUTOTUTELA
È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. L’agenzia delle entrate provvede alla correzione su richiesta del contribuente o d’ufficio. Non è necessario che il contribuente abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Qualsiasi atto di per sé idoneo a ledere gli interessi del contribuente può essere oggetto di riesame. Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto. Nel caso che questo ometta di dar seguito all’annullamento senza giustificato motivo può provvedervi, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende.
Il potere di annullamento dell’atto, o di rinuncia all’imposizione, sorge in tutti i casi di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
L’annullamento può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato. Non è consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole all’Ufficio. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.
AVVISI DI PAGAMENTO
(v. Cartelle di pagamento)
AVVISO BONARIO
Comunicazione inviata dal concessionario della
riscossione al contribuente allo scopo di informarlo
degli eventuali errori riscontrati in fase di liquidazione
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi presentate negli anni dal 1994 al
1998 e dalle dichiarazioni Iva presentate per gli
anni dal 1995 al 1998. La sua funzione è quella di
consentire al contribuente la regolarizzazione
della propria posizione usufruendo della riduzione
delle sanzioni, senza attendere l’invio della cartella
di pagamento. Non è un atto impositivo e
pertanto non è impugnabile dinanzi alla
Commissione tributaria.
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente. L'A., che deve essere sempre motivato, a pena di nullità, anche in osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, deve indicare:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
La forma dell’avviso di accertamento varia a seconda del tributo cui si riferisce. Da qualche anno è consentita la notifica di un atto di accertamento “unificato” che contiene accertamenti o rettifiche riguardanti più tributi. Giuridicamente gli avvisi rimangono però distinti e sono quindi autonomamente impugnabili.
Voci collegate: Accertamento, ricorso, versamenti, verifiche.
AZIONE ESECUTIVA
(v. Esecuzione forzata)
CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE)
Organizzazioni, iscritte in un apposito Albo tenuto dall’Agenzia delle Entrate, che svolgono attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta.
CANONE
Pagamento periodico che deve fare chi usa un
bene di proprietà altrui (v. locazione).
CANONE RAI
(V. Tasse sulle radiodiffusioni)
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Disponibilità delle risorse necessarie per sostenere il
pagamento dei tributi. Secondo la nostra
Costituzione, ogni imposta deve sempre essere commisurata
alla capacità contributiva del cittadino.
CAPIENZA
Possibilità di un determinato importo o valore di
contenerne un secondo. In campo fiscale il termine
si riferisce ai casi in cui un contribuente avrebbe
diritto a una detrazione superiore all’imposta che
deve pagare; si dice allora che la detrazione “non
trova C.” nell’imposta. Normalmente in questa ipotesi
la parte eccedente della detrazione dovrebbe
andare perduta. La tendenza recente delle nostre
leggi fiscali è però quella di consentirne il beneficio
rinviandolo ai periodi d’imposta successivi o facendone
fruire un familiare del contribuente.
CAPITALE (REDDITI DI)
Sono gli interessi, i proventi delle obbligazioni e delle azioni e le altre entrate derivanti dall’impiego di capitale finanziario. Possono essere distinti in due grandi gruppi:
- proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come i dividendi distribuiti dalle società di capitale
- interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di investimento.
(V. anche Redditi di capitale [tassazione]).
CARTELLE DI PAGAMENTO
Avvisi predisposti dai concessionari della riscossione e
notificati al contribuente tramite i loro addetti o spediti
per raccomandata, contenenti l’invito a pagare
entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo.
Le C. contengono, tra l’altro, la data in cui il
ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli
addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni
sulle modalità di pagamento, l’indicazione delle
modalità per ricorrere.
Il contribuente, se ritiene corretta la richiesta, può
pagare la cartella presso gli sportelli del concessionario,
in banca o agli uffici postali, in caso contrario
può chiedere chiarimenti all’ufficio che è
responsabile dell’addebito (non, quindi, al concessionario
della riscossione, che è un semplice esecutore)
anche per via telefonica: per l’Agenzia,
rivolgendosi al Centro di assistenza telefonica che
risponde al n. 848.800.444. Nel caso continui ad
essere convinto che l’addebito non è fondato può
presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.
CASSETTO FISCALE
Nuovo servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate che dà ai contribuenti la possibilità di consultare, in tutta sicurezza, le proprie informazioni fiscali. In pratica, attraverso la C.P. i cittadini possono interrogare l'anagrafe tributaria chiedendo tutte le informazioni concernenti:
- le dichiarazioni presentate;
- i rimborsi di imposte dirette ed indirette;
- i versamenti effettuati tramite i modelli F24 e F23;
- gli atti del registro che li riguardano;
- codice fiscale, dati anagrafici e residenza;
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale, sede legale e descrizione dell'attività di una ditta individuale.
Possono accedere al servizio coloro che sono in possesso del Codice Pin.
CATEGORIE CATASTALI
Tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le
C. sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo,
come caserme o scuole), C (commerciali,
come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali),
E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono
più sottocategorie.
CENTRI DI ASSISTENZA TELEFONICA
Uffici dell’Agenzia delle Entrate che danno informazioni
fiscali e che possono anche, in alcuni casi,
annullare gli avvisi bonari e le comunicazioni relative
alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il servizio, cui si accede chiamando il numero
848.800.444, è svolto dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13. Il costo
della chiamata, da qualunque luogo del territorio
nazionale, è sempre quello della tariffa
urbana.
CENTRI DI SERVIZIO
Speciali uffici dell’amministrazione finanziaria incaricati di provvedere alla liquidazione delle dichiarazioni e alle attività conseguenti (recuperi di imposta, rimborsi). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stata disposta la graduale soppressione dei Centri di Servizio:
- dal 31-12-2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma, Venezia
- dal 30-04-2002: Bologna e Salerno
- dal 30-06-2002: Cagliari, Genova, Torino, Trento
- dal 31-12-2002: Bari.
La soppressione dei Centri di servizio ha comportato la ripartizione delle competenze ad essi attribuite tra i due nuovi Centri Operativi e gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
CENTRI OPERATIVI
Nuovi organismi istituiti a Venezia e Pescara in concomitanza con la soppressione dei Centri di servizio. I due C. O. svolgono tutte le attività stralcio connesse alla liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 insieme a specifici compiti quali ad esempio:
Centro operativo di Venezia
- i controlli preventivi di qualità sugli esiti delle liquidazioni e sulle eventuali successive comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999;
- la ricezione ed acquisizione delle dichiarazioni fiscali spedite dall’estero;
Centro operativo di Pescara
- la gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;
- il controllo delle domande di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette;
- il controllo dei crediti di imposta previsti dalle leggi speciali;
- la gestione dei rimborsi a non residenti, i rimborsi Ici relativi al 1993.
CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(v. CUD)
CERTIFICAZIONI FISCALI
Strumenti di “supervisione” fiscale il cui esercizio
è affidato a soggetti terzi professionalmente abilitati,
al fine di garantire ai contribuenti che se ne
avvalgono il corretto assolvimento di taluni adempimenti
tributari. L’utilizzo del sistema di C. F.
agevola, nel contempo, l’esecuzione dei controlli
da parte dell’Agenzia. Le C. F. possono consistere
nel visto di conformità, nell’asseverazione e nella
certificazione tributaria.
CLASSE CATASTALE
Criterio di distinzione degli immobili di una data
categoria catastale in relazione al grado di finitura,
alla posizione, ecc.
CO.CO.CO
(v. Collaborazione coordinata e continuativa)
CODICE FISCALE
Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. Il C. F. è attribuito d'ufficio dall'Anagrafe tributaria a tutti i cittadini. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorrono passaporto o permesso di soggiorno, quando richiesto, per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore. L’attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai consolati (per i residenti all’estero), se collegati al sistema informativo delle Entrate.
Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:
- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U,V, Z);
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
- infine, l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.
V. anche Omocodia.
CODICE PIN
Sequenza di dieci numeri attraverso la quale è possibile
accedere ai servizi offerti da Fisconline come ad
es. la presentazione della dichiarazione via Internet,
il pagamento delle imposte tramite il modello F24
telematico, la registrazione dei contratti di locazione,
l’accesso alla casella postale. Il C.P. può essere
richiesto tramite il sito www.agenziaentrate.it
seguendo le istruzioni illustrate o, in alternativa,
recandosi muniti di un documento di riconoscimento
presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.
In caso di richiesta dal sito web è necessario indicare
i propri dati anagrafici e quelli relativi all'ultima
dichiarazione dei redditi. Una volta forniti e
confermati i dati richiesti il sistema provvede ad
assegnare al contribuente i primi quattro caratteri
del C.P.. La seconda parte del codice (sei caratteri),
nonché la password di accesso alle aree
riservate del sito dell’Agenzia sono recapitati al
domicilio del richiedente, mediante il servizio
postale, entro circa 15 giorni dalla richiesta.
Per il rilascio del codice Pin ai residenti all’estero
v. Dichiarazione via Internet.
CODICE TRIBUTO
Sequenza di numeri e lettere che identifica l’imposta
cui si riferisce il versamento. I C.T., recentemente
sfoltiti dall’Agenzia delle Entrate, sono
reperibili sul sito www.agenziaentrate.it.
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Figura contrattuale intermedia tra lavoro dipendente
e lavoro autonomo. Ha per oggetto la prestazione
di attività svolte in modo continuativo ma
senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati a favore di un determinato soggetto
(committente). Ai fini fiscali il reddito percepito
dai collaboratori coordinati e continuativi
(detti anche, in gergo, Co.co.co) è ora assimilato,
in linea generale, a quello di lavoro dipendente.
COMMISSIONI TRIBUTARIE
Organi di giurisdizione competenti per le controversie
di natura tributaria. Appartengono alla
competenza delle Commissioni tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie, compresi quelli regionali, provinciali e
comunali e il contributo, ora soppresso, per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque
irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e
ogni altro accessorio.
Le C.T. di primo grado hanno sede nel capoluogo
di ogni provincia (C.T. provinciali), quelle di
secondo grado nel capoluogo di ogni regione (C.T.
regionali).
COMPENSAZIONE
Possibilità di far valere propri crediti per ridurre
l’importo di imposte, sanzioni, contributi e premi
dovuti. Le C. vengono effettuate indicandole nel
modello di versamento F24. Nel caso di compensazione
verticale (es.: Irpef su Irpef) non è obbligatoria
l’esposizione nel modello citato.
COMPROMESSO (PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA)
È l’atto sottoscritto fra le parti preparatorio per
la stipula della compravendita davanti al notaio. I
C. risultanti da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata devono essere trascritti presso gli
uffici del territorio.
COMUNICAZIONI
Avvisi spediti ai contribuenti contenenti richieste
o informazioni di vario tipo. Rientrano tra le
C. gli avvisi spediti ai contribuenti per informarli
degli esiti del controllo automatico (liquidazione)
effettuato sulla loro dichiarazione dei
redditi. Possono essere comunicazioni “di regolarità”
se la dichiarazione è risultata corretta,
comunicazioni “di irregolarità” o richieste di
chiarimenti, se il controllo ha evidenziato degli
errori.
Le C. riguardano anche l’esito del controllo formale
delle dichiarazioni, con il quale l’Agenzia
verifica la conformità dei dati esposti nella
dichiarazione ai documenti in possesso del contribuente
e alle informazioni contenute nelle dichiarazioni
di altri soggetti o fornite da altri enti.
Le C. derivanti sia dai controlli automatici che dai
controlli formali consentono al contribuente di
sanare le irregolaritá evidenziate con il pagamento
di una sanzione ridotta.
Anche il contribuente può inviare C. all’amministrazione
finanziaria, ad esempio per denunciare
variazioni dei redditi dei terreni o perdite per
mancata coltivazione e per eventi naturali o per
segnalare l’inizio dei lavori di ristrutturazione
edilizia.
CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
Società alle quali è affidato in concessione, in un
determinato ambito territoriale, il servizio della
riscossione, anche coattiva, dei tributi per conto
dell’Agenzia delle entrate.
CONCESSIONI GOVERNATIVE
(v. Tasse sulle concessioni governative)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Atto che permette di chiudere un contenzioso aperto con il Fisco a seguito di un ricorso. Si perfeziona con un accordo tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria con il quale vengono fissati gli importi dei tributi e delle altre somme dovute per estinguere la lite. Con la conciliazione, che può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente può ottenere i seguenti benefici:
- riduzione ad un terzo delle sanzioni;
- diminuzione fino alla metà delle pene previste per i reati tributari, con la non applicazione delle pene accessorie;
- compensazione delle spese di giudizio.
La conciliazione può anche riguardare solo alcuni aspetti della controversia; in tal caso, essa prosegue nei modi ordinari limitatamente alle questioni non conciliate. La procedura si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’intera somma ovvero della prima rata con prestazione di idonea garanzia (fideiussione), se si sceglie il pagamento rateale.
CONCORDATO
(v. Accertamento con adesione)
CONGUAGLIO
Determinazione definitiva delle imposte dovute in
un dato anno al fine di regolare le eventuali differenze
a debito o a credito. Per quanto riguarda
i redditi di lavoro dipendente, il datore di lavoro
(sostituto d'imposta), è tenuto entro il mese di
febbraio all'effettuazione del C. tra le ritenute
operate e le imposte dovute sui redditi di lavoro
dipendente corrisposti nell'anno precedente.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Vertenze instaurate dinanzi alle Commissioni tributarie
(v. Processo tributario).
CONTRATTI D’AFFITTO E DI LOCAZIONE
(v. Registrazione di locazione)
CONTRIBUENTE
Soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto
d'imposta e che, quindi, è tenuto al pagamento
della stessa (C. “di diritto”).
Si definisce invece C. “di fatto” colui che, sebbene
sopporti l'onere tributario, non è obbligato
direttamente a sostenerlo (è il caso del consumatore
finale per l’Iva).
Possono essere contribuenti le persone fisiche, le
persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni
di beni e di persone anche prive di personalità
giuridica nei cui confronti si sia verificato
il presupposto d'imposta.
CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE
Esame della dichiarazione per verificarne la correttezza.
Un primo C., c.d. liquidazione, viene
effettuato automaticamente dall’Anagrafe tributaria
su tutte le dichiarazioni; un secondo C. (controllo
formale) viene eseguito su campioni delle
dichiarazioni dagli uffici dell’Agenzia. Una terza
fase (controllo sostanziale) è diretta alla rettifica
dei singoli redditi dichiarati e alla individuazione
dei soggetti che, pur essendo tenuti alla presentazione
della dichiarazione, non vi hanno provveduto
(v. anche Accertamento).
CONTROLLO FORMALE (DELLE DICHIARAZIONI)
Attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardante le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia. Tramite il C. F., che deve concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, viene verificata la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti o trasmessi per legge da enti previdenziali ed assistenziali, banche e imprese assicuratrici. A questo fine il contribuente la cui dichiarazione è sottoposta a C. F. è invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti nel caso siano riscontrate difformità tra questi ultimi ed i dati in possesso dell'Agenzia. Il C.F. consente di:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
L'esito del C.F. è comunicato al contribuente. Il contribuente che entro trenta giorni, provvede al versamento delle somme richieste beneficia della riduzione di un terzo della sanzione.
CORREZIONE DEL MODELLO 730
Possibilità di integrare il Modello 730 mediante la
presentazione del Modello UNICO (quando si constata di non aver dichiarato in tutto o in parte i
redditi posseduti) oppure mediante la presentazione
entro il 31 ottobre di un nuovo modello 730
(quando la C. comporta un maggior rimborso o un
minor debito).
CORRISPETTIVO
Somma pagata per l’acquisto di un bene o di un
servizio. Può comprendere l’imposta sul valore
aggiunto (Iva) che viene addebitata all’acquirente
a titolo di rivalsa.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Deposito del ricorso presso la segreteria della commissione
tributaria adita (con l’attestazione della
avvenuta presentazione) e degli altri documenti
richiesti dalla legge, da effettuarsi entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla proposizione del
ricorso. Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale
non può avvenire tramite servizio postale.
COSTRUZIONI RURALI
Costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono. In particolare, sono quelle destinate:
- all’abitazione delle persone addette alla coltivazione del terreno, nonché dei familiari conviventi a loro carico, alla custodia dei fondi e del bestiame;
- al ricovero degli animali necessari per quella coltivazione;
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli.
Ai fini fiscali le C. R. non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
CREDITO DA DICHIARAZIONE (ECCEDENZA DI IMPOSTA)
Differenza, a favore del contribuente, tra l’imposta dovuta per l’anno a cui si riferisce la dichiarazione e quanto è stato già pagato sotto forma di ritenute ed acconti; tale eccedenza può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata per compensare debiti d’imposta presenti e futuri. I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che il contribuente non ha scelto di utilizzare in compensazione o di riportare all’anno successivo, sono rimborsati dagli Uffici in base a procedure automatizzate.
Per i crediti fino a 4.131,66 euro è previsto l'invio al contribuente, tramite Postel, di due diversi tipi di avvisi:
- per gli importi fino a 1.549,37 euro un invito a presentarsi in una qualsiasi agenzia postale, presso la quale può riscuotere il rimborso in contanti;
- per gli importi da 1.549,37 a 4.131,66 euro, una lettera contenente un modello - da compilare e consegnare ad un'agenzia postale o ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, cui può essere trasmesso anche in via telematica - nel quale deve essere espressa la preferenza per l'accreditamento su c/c bancario o postale, e indicate le coordinate del conto. Se il contribuente non consegna il modello, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia oppure, se il contribuente ha fornito a suo tempo le coordinate del proprio conto corrente bancario, mediante l'accreditamento su tale conto.
CREDITO D’IMPOSTA
Con tale termine, oltre al credito da dichiarazione (v.), si indica anche:
- un credito derivante da imposte pagate per conto del contribuente da altri soggetti, come ad esempio il C. d’imposta sui dividendi o il C. d’imposta sui fondi comuni;
- una agevolazione che riduce il debito d’imposta, come ad esempio il C. d’imposta per nuove iniziative, per le imprese di autotrasporto, per nuove assunzioni, ecc.
CUD
Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali,
consegnata ai lavoratori dipendenti e
pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente. A partire dal
1998 ha sostituito i modelli 101 e 201. Deve essere
rilasciata entro il mese di marzo dell'anno successivo
o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
CUMULO GIURIDICO (DELLE SANZIONI)
Applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi
per la violazione più grave, aumentata dal
quarto al doppio, quando il contribuente, anche
in tempi diversi, commette più violazioni che,
nella loro progressione, pregiudicano o tendono a
pregiudicare la determinazione dell’imponibile o
dell’imposta. Se le violazioni rilevano ai fini di più
tributi, la sanzione base va previamente aumentata
di un quinto. Se riguardano periodi d’imposta
diversi, la sanzione base va previamente aumentata
dalla metà al triplo.
Si distingue dal cumulo “materiale”, semplice
sommatoria delle sanzioni applicabili.
Il C. G. (che ovviamente non può superare quello
“materiale”) non può essere applicato per gli
omessi versamenti.
DEBITO D'IMPOSTA
Somma che il contribuente è tenuto a pagare quando si verificano i presupposti previsti dalla legge tributaria. A volte è determinato in misura fissa ma più spesso si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota d’imposta.
DECADENZA
Perdita del diritto per mancato esercizio entro un
determinato termine. In ambito fiscale sono spesso
previsti termini di D., come ad esempio per la
proposizione del ricorso alle Commissioni tributarie
o per avvalersi di istituti agevolativi quali ravvedimento,
acquiescenza, concordato.
DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
È la possibilità di sottrarre dal reddito complessivo
l’ammontare della rendita dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze. Con questa
deduzione la prima casa viene così di fatto esentata
dall’Irpef.
La D. spetta anche quando l’unità immobiliare
costituisce la dimora principale soltanto dei familiari
del contribuente che vi risiedono.
Compete però per una sola unità immobiliare,
per cui se un contribuente possiede due immobili,
uno adibito a propria abitazione principale ed
uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione
spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile
adibito ad abitazione principale del
contribuente.
La D. spetta anche nel caso in cui si trasferisce la
propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, purché
l’unità immobiliare non risulti affittata.
DEDUZIONI
Spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l’imposta da pagare.
Esempio: nel 2002 con un reddito di 20.658,28 euro, una spesa deducibile di 1.549,37 euro permette un risparmio di 509,74 euro (pari al 32,9%, l’aliquota dello scaglione corrispondente comprensiva dell’addizionale regionale); se il contribuente dichiara 82.633,10 euro (l’aliquota marginale, comprensiva dell’addizionale regionale, è del 45,9%) il risparmio sale a 711,16 euro. Una spesa “detraibile”, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall’entità del reddito.
Sono tra le spese deducibili dal reddito:
- le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari;
- i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;
- i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- le erogazioni liberali alle istituzioni religiose;
- gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
- gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile;
- i contributi a consorzi obbligatori;
- i contributi per i Paesi in via di sviluppo (v. elenco nel sito www.esteri.it);
- i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- i canoni, livelli e censi;
- le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
- le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza;
- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure (v. elenco nel sito www.giustizia. it);
- le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.
DETRAZIONI
Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda. In particolare le D. spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.
Danno inoltre diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura fissa del 19%:
- le spese sanitarie (per l’importo eccedente euro 129,11);
- le spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap;
- gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e quelli per la ristrutturazione stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
- gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari;
- le spese funebri;
- le tasse scolastiche;
- i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000);
- i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001);
- spese veterinarie;
- spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico;
- erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche;
- erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici;
- contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
DICHIARANTE
Chi presenta la dichiarazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Possibilità concessa ai coniugi che presentano la
dichiarazione tramite il modello 730 di compilare
un’unica dichiarazione quando ricorrono certe
condizioni.
DICHIARAZIONE CORRETTIVA (ENTRO I TERMINI)
Dichiarazione dei redditi rettificativa del modello
Unico già presentato, che possono trasmettere
(purché entro il termine di presentazione della
dichiarazione) i contribuenti che si accorgono di
avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare
delle spese detraibili o deducibili.
Sul modello deve essere barrata l’apposita casella
“Correttiva nei termini”.
Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa
evidenziano una maggiore imposta o un minor
credito, il contribuente deve versare le somme
dovute entro i termini previsti.
Se scaturisce un maggior credito o una minore
imposta, può optare per la richiesta di rimborso o
per il riporto a credito per l’anno successivo,
ovvero può utilizzarlo in compensazione (v. anche
Dichiarazione integrativa).
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica
la propria situazione reddituale.
La D. deve essere presentata da tutte le persone
che l‘anno precedente hanno avuto redditi (dagli
imprenditori e dagli esercenti arti e professioni
deve essere presentata anche se non hanno percepito
alcun reddito) su modelli predisposti
annualmente dall’Agenzia delle Entrate.
I modelli variano a seconda che si tratti della D.
di persone fisiche, società di persone o di capitali.
Per le persone fisiche il modello da utilizzare
può essere UNICO PF (persone fisiche) oppure –
se il dichiarante è un lavoratore dipendente o un
pensionato – il modello 730.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO 730)
Modello semplificato di dichiarazione che i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e i pensionati possono consegnare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.
Ai Caf – che possono anche, dietro compenso, compilare la dichiarazione - deve essere presentata tutta la documentazione necessaria. Quest’obbligo sussiste anche se al Caf viene presentata la dichiarazione già compilata. Gli indirizzi dei Caf regionali sono riportati nel sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).
Utilizzare il modello 730 presenta notevoli vantaggi:
- è più facile da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’amministrazione finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto;
- il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). In caso debba invece pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.
Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il 730:
- al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- al CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO UNICO)
Modello ordinario di dichiarazione che comprende,
oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione
annuale dei contribuenti Iva, la dichiarazione
Irap e, facoltativamente, anche il modello
770 Ordinario dei sostituti d’imposta.
Per la modalità di presentazione, v. la voce
Presentazione della dichiarazione Mod. UNICO.
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Dichiarazione con la quale il datore di lavoro
comunica l’ammontare complessivo dei compensi
e delle altre somme erogate ai propri dipendenti
e ai prestatori di lavoro autonomo che abbiano
svolto attività per l’azienda, nonché delle imposte
sostitutive e delle ritenute effettuate sui redditi
diversi e sui redditi da capitale (v. anche
Modello 770).
DICHIARAZIONE ICI
È la dichiarazione che il contribuente, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi, deve presentare al Comune nel cui territorio
sono situati gli immobili, da lui posseduti,
per i quali si siano verificate variazioni nel corso
dell’anno precedente. Va presentata direttamente
al Comune oppure spedita in busta bianca
a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di
ritorno all’Ufficio tributi comunale.
I Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione
con la presentazione di una semplice comunicazione,
da trasmettere in tempi diversi da
quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Documento che consente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione. Presupposto per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione della dichiarazione originaria (è valida anche la dichiarazione originaria presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza). La D.I. può essere presentata sia in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari tipi di D.I.:
- da ravvedimento: è quella che consente la regolarizzazione di errori ed omissioni mediante il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi moratori calcolati al tasso legale e della sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato (v. Ravvedimento);
- a favore del contribuente: può essere presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d’imposta. Anche in questo caso la D. va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
- in aumento: al di là dei termini previsti per il ravvedimento, è sempre possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, senza alcuna riduzione. Questa dichiarazione può essere presentata anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
- di errori formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari formalità – al limite, nella forma di una semplice comunicazione - con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono sull’azione di controllo (errori “meramente formali”) regolarizza la propria posizione.
DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO
Dichiarazione dei redditi Modello Unico, presentata tramite commercialisti, Caf e altri soggetti abilitati. Se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente gli intermediari incaricati di presentarla per via telematica devono rilasciargli:
- una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione di incarico a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (la c.d. “ricevuta”), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per il servizio di accettazione e trasmissione delle dichiarazioni, gli intermediari possono richiedere un corrispettivo. (V. anche Trasmissione telematica).
DICHIARAZIONE VIA INTERNET
Possibilità di compilare la dichiarazione con un
apposito programma messo gratuitamente a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate e di trasmetterla
via Internet. Sempre via Internet è anche
possibile pagare le relative imposte.
Per poter utilizzare questo servizio il contribuente
deve chiedere il proprio codice pin, seguendo
le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.
it, nella sezione fisconline.
La trasmissione della dichiarazione via Internet è
particolarmente utile per i residenti all’estero.
Per ottenere il codice Pin questi contribuenti
devono, dapprima, inoltrare la propria richiesta
via web e poi presentare o spedire via fax copia
della richiesta, con allegata la fotocopia di un
documento di riconoscimento, al Consolato italiano
competente.
Le persone temporaneamente non residenti e non
iscritte all’anagrafe dell’Ufficio consolare di riferimento
non possono inviare l’istanza via fax ma
sono tenute a recarsi personalmente presso il
Consolato, per consentire la verifica della propria
identità.
L’autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli,
provvede a far recapitare la prima parte
del Pin e la relativa password. Il contribuente che
ha ricevuto questa comunicazione può acquisire
le restanti sei cifre collegandosi col sito
dell’Agenzia.
DIFENSORI ABILITATI
Persone – generalmente iscritte in albi professionali - che possono rappresentare e difendere il contribuente dinanzi alle commissioni tributarie. Nel processo tributario l’assistenza di un D. A. è obbligatoria quando il valore della controversia è superiore ad euro 2.582,28; per valore deve intendersi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).
Rientrano nella categoria dei D.A., se iscritti nei relativi albi professionali:
- gli avvocati;
- i dottori commercialisti;
- i ragionieri e periti commerciali;
- i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi;
- gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale;
- a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano.
Ai difensori abilitati deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo; in tal caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. Ai non abbienti, riconosciuti tali da un’apposita Commissione esistente presso ogni commissione tributaria, è assicurata l’assistenza gratuita.
DIREZIONI E UFFICI CENTRALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Strutture centrali dell’Agenzia formate da 4 Uffici di staff del Direttore (Pianificazione e controllo, Relazioni esterne, Ispettivo, Studi) e da 7 Direzioni Centrali:
- Direzione centrale gestione tributi
- Direzione centrale accertamento
- Direzione centrale rapporti con enti esterni
- Direzione centrale normativa e contenzioso
- Direzione centrale del personale
- Direzione centrale amministrativa
- Direzione centrale sistemi e processi
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Strutture dell’Agenzia delle entrate (una per ciascuna
delle regioni e delle province di Trento e
Bolzano) che esercitano funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo nei
confronti degli uffici locali. La loro articolazione interna varia in funzione delle dimensioni della
regione.
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Prerogative riconosciute dallo Statuto del contribuente
(v.).
DIRITTO DI ABITAZIONE
Diritto reale sulla casa adibita a residenza familiare
e sue pertinenze che spetta al coniuge separato,
convenzionalmente o per sentenza, e ai
componenti della sua famiglia. Spetta anche
all’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale
pubblica, concesso con patto di futura vendita
o riscatto.
Il titolare del diritto di abitazione deve pagare
l'imposta comunale sugli immobili (Ici) e dichiarare
il reddito del fabbricato ai fini Irpef.
DIRITTO DI INTERPELLO
(v. Interpello)
DISABILI
(v. Agevolazioni per disabili)
DOMICILIO FISCALE (COMUNE DI)
Per le persone fisiche, il comune nella cui anagrafe
dei residenti sono iscritte. Per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, il comune in cui si
trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro
sede amministrativa. Per le persone fisiche non
residenti è il comune in cui è stato prodotto il
reddito o il maggior reddito; per gli altri soggetti
non residenti è il comune in cui hanno stabilito
una sede secondaria o una stabile organizzazione
e, in mancanza, quello nel quale esercitano prevalentemente
la loro attività.
Il trasferimento della residenza, come quello
della sede legale, in altro comune, comporta
automaticamente, con effetto dal sessantesimo
giorno, il trasferimento del D.F.. In presenza di
determinate circostanze, il trasferimento del D.
F. può avvenire anche su iniziativa dell’ufficio o
su istanza di parte.
DONAZIONI
(v. Successioni e donazioni)
DOPPIA IMPOSIZIONE
Si realizza quando il medesimo reddito viene tassato
due volte. La norma fiscale ne sancisce il
divieto anche quando si verifica nei confronti di
più soggetti in presenza dello stesso presupposto.
La duplicazione che avviene, normalmente, nei
rapporti internazionali, viene eliminata sia attraverso
strumenti di diritto interno (ad esempio, la
concessione di un credito d’imposta) sia attraverso
i metodi previsti in apposite Convenzioni contro
le doppie imposizioni.
DUPLICATO (DEL CODICE FISCALE)
Sostituisce il tesserino del codice fiscale smarrito
o rubato, e può essere chiesto all'Ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate.
In alternativa, per evitare code o il fastidio di
recarsi personalmente in un ufficio, si può richiedere
ad uno dei videoterminali self-service
dell'Agenzia o direttamente via Internet: basta
entrare nel sito www.agenziaentrate.it, cliccare
su “servizi”, scegliere l'opzione "duplicato codice
fiscale" e riempire gli spazi con i propri dati. Dopo
qualche giorno di attesa il nuovo tesserino arriverà
per posta prioritaria.
F23
Modello da utilizzare presso banche, concessionari della riscossione e uffici postali per tutti i versamenti in favore di enti esterni all’amministrazione finanziaria (Comuni, uffici giudiziari, ecc.) e per quelli relativi ad alcune imposte indirette (come ad esempio l’imposta di registro e le impo- ste ipotecarie e catastali).
F24
Modello da utilizzare presso banche, concessionari
della riscossione e uffici postali per il versamento
e la compensazione di gran parte delle imposte
e contributi dovuti, a cominciare da quelli risultanti
dalla dichiarazione con il modello UNICO.
F24 CUMULATIVO
È un nuovo servizio di pagamento on line con il
quale gli intermediari del servizio telematico possono
effettuare i versamenti delle imposte dei loro
clienti addebitando le somme direttamente sui
conti correnti di questi. Questa nuova applicazione,
che non prevede passaggio di denaro fra intermediario
e cliente, è disponibile accedendo al sito
internet dell’Agenzia nella sezione Entratel.
FABBRICATO RURALE
(v. Costruzioni rurali)
FAMILIARI A CARICO
Familiari del contribuente in possesso di redditi propri non superiori a un determinato ammontare (che, attualmente, è fissato in 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).
Sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- altri familiari, quali: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario che questi, oltre a non superare il predetto limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
FATTURA
Documento che deve essere emesso da chi effettua
cessioni di beni o prestazioni di servizi per
tutte le operazioni che rientrano nel campo di
applicazione dell’Iva.
FAVOR REI
Principio in base al quale nessuno può essere
assoggettato ad una sanzione per un fatto che,
secondo una legge posteriore, non costituisce più
una violazione punibile. Se, invece, la legge in
vigore al momento in cui è stata commessa la violazione
e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni
di entità diversa, si applica la legge più favorevole,
salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo. In vigore da sempre nella
materia penale, in materia tributaria è stato
introdotto nel 1997.
FERMO AMMINISTRATIVO
Provvedimento cautelare diretto alla tutela dei
crediti tributari, che può essere disposto dai concessionari
della riscossione sui beni mobili registrati.
Quando si tratta di automobili si parla
anche, in linguaggio giornalistico, di “ganasce
elettroniche”. In pratica l’auto non può circolare
e il titolare non può disporre della sua proprietà.
FISCAL DRAG
(v. Drenaggio fiscale).
FISCO-FAX
Servizio offerto ai contribuenti dall’Agenzia delle
Entrate chiamando il numero 848.800.333, che
consente di ricevere a domicilio un fax con informazioni
fiscali di vario genere (modelli, tabelle,
ecc).
FISCO-OGGI
Rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate che
fornisce aggiornamenti in tempo reale, informazioni,
commenti e notizie sulle novità fiscali, consultabile
all’indirizzo www.fiscooggi.it.
FISCONLINE
Complesso di servizi telematici che l'Agenzia delle
Entrate mette a disposizione del contribuente per
consentirgli di versare le imposte, presentare
dichiarazioni, registrare contratti, consultare i
dati riguardanti la propria situazione fiscale e
svolgere altre operazioni fiscali senza doversi
muovere da casa. Per accedere al servizio occorre
richiedere il codice Pin (v.).
FRINGE BENEFITS (BENEFICI ACCESSORI)
Beni e servizi concessi a favore di determinati
dipendenti, costituenti una forma di retribuzione
aggiuntiva; in genere perseguono il fine di agevolare
o incentivare i soggetti beneficiari nello svolgimento
delle proprie mansioni. Costituiscono
F.B., ad esempio, la concessione dell'auto in uso
promiscuo, la concessione di prestiti a condizioni
particolarmente vantaggiose, la concessione in
uso di abitazioni aziendali, ecc.
IMMOBILI (IDENTIFICAZIONE DEGLI)
Attività svolta dall’Agenzia del Territorio per l’attribuzione della rendita.
A questi fini, il territorio di ogni Comune viene rappresentato su fogli di mappa; ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, e dai numeri di Foglio, Particella e Subalterno. Quest'ultimo individua la singola unità nell'ambito del fabbricato (particella). Il territorio dei Comuni più grandi viene ulteriormente diviso in "zone censuarie". Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata tenuto conto delle sue caratteristiche e della destinazione.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:
- A Unità immobiliari per uso abitazione o assimila- bili
- B Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi(collegi, caserme, ecc.)
- C Unità immobiliari di tipo commerciale.
- D Immobili destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, ecc.).
All'interno del gruppo A (abitazioni) sono comprese le seguenti categorie:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/2 abitazioni di tipo civile
- A/3 abitazioni di tipo economico
- A/4 abitazioni di tipo popolare
- A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 abitazioni di tipo rurale
- A/7 abitazioni in villini
- A/8 abitazioni in ville
- A/9 castelli e palazzi storico-artistici
- A/10 uffici e studi privati
- A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
IMMOBILI (IMPOSTE SUGLI)
Tributi che colpiscono il reddito di terreni e fabbricati
(Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso
(Ici), il loro trasferimento (imposta di registro,
Iva, imposte ipotecaria e catastale).
Nel caso di trasferimento mediante compravendita,
le imposte applicate sono l’imposta di registro
(in alternativa, l’Iva), l’imposta ipotecaria e l’imposta
catastale; nel caso di trasferimento per
donazione (o successione), le imposte ipotecaria
e catastale più l’imposta di registro se la donazione
viene effettuata tra estranei e viene superata
la franchigia.
Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili
sono cumulati con gli altri redditi del possessore
e tassati secondo le aliquote previste per
tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive,
uno stesso reddito proveniente da
immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura
più o meno elevata a seconda del reddito complessivo
nel quale è venuto a confluire. Per l’Ici,
invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di
per sé in modo proporzionale, senza riferimento,
salvo casi particolari, alla capacità contributiva
del soggetto che lo possiede.
IMMOBILI INAGIBILI
Fabbricati per i quali è stata accertata, dagli
organi comunali o da eventuali altri organi competenti,
l’inagibilità per degrado fisico (immobili
diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica non
superabile con interventi di manutenzione. I proprietari
possono segnalare all’Ufficio del
Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza
dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione
dell’immobile e, quindi, ottenere la
variazione dell’accertamento catastale.
All’immobile verrà attribuita una nuova rendita
con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata
prodotta e per gli anni successivi.
Fino a quando il contribuente non ha messo in
atto la procedura di variazione, il reddito degli
I. deve essere tassato secondo i criteri ordinari.
IMPONIBILE, REDDITO IMPONIBILE
(v. Base imponibile)
IMPOSTA
Parte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni
e gli enti locali prelevano coattivamente per far
fronte alle spese necessarie al loro mantenimento
e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di
vista giuridico, l'I. è un’obbligazione che nasce
dalla legge e che ha come caratteri essenziali la
coattività e la mancanza di una controprestazione
diretta dello Stato.
Voci collegate: tassa, tributo.
IMPOSTA ACCERTATA
Debito determinato in seguito ad accertamento,
che deve essere pagato dal contribuente entro 60
giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento
oppure gradualmente secondo quote crescenti, in
caso di presentazione di ricorso, in relazione ai
vari gradi del giudizio.
IMPOSTA DI BOLLO
(v. Bollo)
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO
(v. Accise)
IMPOSTA DI REGISTRO
Prelievo che colpisce i trasferimenti di ricchezza.
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote
indicate nella tariffa allegata al decreto
istitutivo, in misura proporzionale al valore dell'atto
registrato. In alcuni casi sono tassati in
misura fissa.
IMPOSTA LORDA
Importo che si ottiene applicando ai singoli scaglioni
di reddito imponibile ai fini Irpef le rispettive
aliquote marginali. Sottraendo le detrazioni
dall’I. L. si ottiene l’imposta netta.
IMPOSTA PERSONALE
Tributo che colpisce la ricchezza in quanto appartenente
ad una determinata persona. Tipico
esempio di I. P. è l’Irpef. Nell'applicazione
dell’I.P. si tiene conto di certe condizioni soggettive
come ad esempio l'esistenza di familiari a
carico, il fatto di svolgere determinate attività
lavorative o aver sostenuto particolari spese di
rilevanza sociale.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Prelievo sulle formalità di trascrizione, iscrizione
ed annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico, di pertinenza delle province.
È rapportato al tipo e alla potenza dei veicoli.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
In genere, prelievo di minore entità che sostituisce
l'imposta normalmente applicabile. Sono
tali, ad esempio, le imposte sostitutive dell'Irpef
da applicare, a seconda dei casi, nella misura
del 12,5% o del 27% alle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni (v. anche Capital
gain).
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (SOPPRESSIONE)
Prelievo sui trasferimenti per causa di morte o a
titolo gratuito, recentemente riformato (imposta
sulle donazioni) o soppresso (imposta sulle successioni).
(v. Successioni e Donazioni [Imposta]).
IMPOSTE DIRETTE
Tributi che colpiscono la capacità contributiva del
soggetto e quindi il suo reddito e il suo patrimonio.
Esempi: Irpef, Irpeg, Irap.
Contrapposte a imposte indirette.
IMPOSTE INDIRETTE
Tributi che non sono commisurati al reddito del
contribuente ma colpiscono una manifestazione
indiretta della capacità contributiva, come ad
esempio l’acquisto o il trasferimento di un bene.
Sono esempi di I.I.: Iva, Imposta di registro,
Imposte ipotecaria e catastale, Imposta di bollo,
Accise.
IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Tributi applicati in occasione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione
e annotazione eseguite nei pubblici registri
immobiliari.
IMPUTAZIONE (DEL CREDITO, DEL REDDITO, ECC.)
Attribuzione ad un contribuente di una quota di
reddito ovvero di una detrazione o di un credito.
Si può parlare di I. anche nel senso di attribuzione
di una spesa a un determinato periodo d’imposta,
a una determinata voce del conto economico,
ecc.
INCENTIVO FISCALE
Agevolazione consistente nell'esenzione dal
pagamento di determinati tributi o nella riduzione
del loro ammontare. L’I. viene concesso, normalmente,
alle imprese che effettuano investimenti
di particolare rilevanza economico-sociale.
INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Somme percepite nel corso dei procedimenti
espropriativi. Subiscono una ritenuta del 20% a
titolo di imposta. Il contribuente può anche scegliere
di determinare l’imposta nei modi ordinari;
in tal caso le I. devono essere indicate nella
dichiarazione.
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (TFR)
Emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, in misura proporzionale alla retribuzione
annuale e alla durata del rapporto. Non
va inserita, di regola, nella dichiarazione dei
redditi: saranno gli uffici delle entrate a liquidare
l’imposta in base all’aliquota media di tassazione
dei cinque anni precedenti a quello in cui
è maturato il diritto alla percezione, detraendo
le somme già trattenute annualmente dal sostituto
e iscrivendo a ruolo (ovvero rimborsando) le
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello della dichiarazione del sostituto
di imposta.
INTERESSI MORATORI
Somme che si aggiungono all’importo dovuto
quando si paga in ritardo. Al pari degli interessi
per prolungamento del pagamento, servono a
indennizzare del ritardo il creditore.
INTERESSI PASSIVI
Costo del denaro preso a prestito. Gli I. derivanti
da mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto o la
costruzione dell’abitazione principale, nonché da
mutuo agrario, sono limitatamente detraibili
(19%) dall’imposta lorda; nella determinazione
del reddito d’impresa sono normalmente deducibili
dai ricavi.
INTERMEDIARI (DEL SERVIZIO TELEMATICO)
Soggetti e organismi autorizzati (commercialisti,
centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali)
che si incaricano di trasmettere all’Amministrazione
finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi
dei contribuenti.
INTERNET
Rete che consente il collegamento e lo scambio di
informazioni tra computer attraverso appositi
protocolli. L’Agenzia delle Entrate ha attivato due
siti Internet: www.agenziaentrate.it e
www.fiscooggi.it. Il primo mette a disposizione
dei contribuenti informazioni, software e servizi
telematici di vario tipo (v. fiscoonline). Il secondo
fornisce, con frequenza quotidiana, commenti e
aggiornamenti sulle novità fiscali e sull’attività
dell’Agenzia.
INTERPELLO
Possibilità, concessa al contribuente, di chiedere il parere all'amministrazione finanziaria prima di compiere un determinato atto, quando vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione della normativa. In mancanza di una risposta entro 120 giorni si intenderà che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione proposta dal contribuente (silenzio-assenso). I quesiti di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:
- le imposte sui redditi
- l’imposta sul valore aggiunto
- la Dual Incom Tax (Dit) - l’Irap
- l’imposta di registro - l’imposta di bollo
- le tasse sulle concessioni governative
- l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.
IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)
Principale imposta diretta del nostro sistema tributario.
È personale (perché colpisce tutti i redditi
prodotti dalle persone fisiche), progressiva
(perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni
di reddito). Presupposto dell’I. è il possesso
di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono
tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio
dello Stato. Per queste ultime colpisce solo
i redditi prodotti in Italia.
IRPEG (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE)
Imposta diretta proporzionale che colpisce tutti i
redditi delle persone giuridiche e dei soggetti
alle stesse assimilate. Presupposto dell’I. è il
possesso di redditi in denaro o in natura rientranti
in una delle categorie previste dalla normativa
tributaria ai fini dell’Irpef. Soggetti passivi
dell’imposta sono: le società di capitali, gli
enti pubblici e privati commerciali e non commerciali,
residenti nel territorio dello Stato, le
società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato, per i redditi prodotti in Italia. Non sono
soggetti all’I. gli organi e le amministrazioni
dello stato compresi quelli ad ordinamento autonomo,
anche se dotati di personalità giuridica,
nonché le regioni, le province ed i comuni. L'I. è
un tributo dovuto per "periodi d'imposta", l'arco
di tempo è costituito dal periodo di gestione dell'ente,
come risulta per legge o dall'atto costitutivo.
L’aliquota attuale è il 36%.
IRROGARE, IRROGAZIONE
Infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).
ISCRIZIONE A RUOLO
Inserimento di un contribuente negli elenchi dei
debitori dell’erario per tributi e accessori relativi
ad un periodo di imposta. L’I. dà l’avvio alle
procedure che devono essere messe in atto dai
concessionari per la riscossione delle somme
dovute.
ISPEZIONE
Potere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria di accedere presso il contribuente al fine
di controllare l'osservanza degli obblighi formali
e sostanziali posti a suo carico attraverso l'esame
delle scritture contabili, dei libri sociali e
della relativa documentazione (v. Poteri degli
uffici).
IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
Prelievo che colpisce, attraverso un sistema di
detrazioni e di rivalsa, la parte di incremento di
valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione
e distribuzione, fino ad incidere totalmente
sul consumatore finale, che corrisponderà
l'intero tributo. L'Iva colpisce, con carattere di
generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni.
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Versamento che si effettua con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di imposte da pagare. Per le imposte e i contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi ed Iva, il P. si effettua via Internet (F24 on line) oppure presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, agenzie postali o concessionari della riscossione; il modello da utilizzare per tutti i contribuenti è l’F24. Per le imposte iscritte a ruolo si deve provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella presso gli sportelli del concessionario ovvero alla posta o in banca utilizzando gli appositi modelli allegati. Tutti gli altri versamenti (ad eccezione dell’imposta sugli intrattenimenti che si versa con il mod. F24) devono essere eseguiti utilizzando il mod. F23.
Si può pagare, oltre che in contanti:
- con carte BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
PERIODO D’IMPOSTA
Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento
dei tributi ed al quale si fa riferimento per
determinare il reddito su cui il contribuente deve
calcolare l’imposta dovuta.
Per le persone fisiche coincide sempre con l’anno
solare, per gli altri soggetti può essere anche a
cavallo di due anni consecutivi.
PERSONE A CARICO
(v. Familiari a carico)
PERTINENZE (DI UN FABBRICATO)
Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini,
cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.)
destinati ed effettivamente utilizzati in modo
durevole al servizio di un fabbricato principale. Ai fini Irpef il reddito delle pertinenze dell’abitazione
principale fruisce della deduzione prevista per
la casa.
POTERI DEGLI UFFICI
I poteri degli uffici si esercitano presso il contribuente
attraverso gli accessi, le ispezioni e le
verifiche, oppure prevalentemente presso gli uffici
stessi con richieste di informazione e documenti
al contribuente e a terzi come ad esempio il
questionario. Dopo l’inizio degli accessi, ispezioni,
verifiche il contribuente perde il diritto di
avvalersi di talune opportunità previste in suo
favore (es. ravvedimento, emersione dal lavoro
sommerso). Tra i P. c’è anche quello di verificare
i conti bancari del contribuente da sottoporre a
controllo, attraverso particolari procedure.
PREAVVISO TELEMATICO
Comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia
all'intermediario che ha trasmesso telematicamente
la dichiarazione di un proprio cliente, nel
caso in cui dalla liquidazione della stessa emerga
un'anomalia, un errore o un omesso versamento.
Il preavviso viene inviato per posta elettronica e
l'intermediario ha la possibilità di prendere visione
dell'irregolarità segnalata e di valutare se la
stessa sia fondata o meno. Nel caso in cui ritenga
che l'irregolarità esista potrà consigliare al contribuente
di versare quanto dovuto, usufruendo del
beneficio della riduzione dei due terzi della sanzione.
Nel caso in cui l'intermediario ritenga,
invece, che l'irregolarità segnalata sia infondata o
solo formale, potrà fornire i chiarimenti del caso
ed evitare, così, che il suo cliente riceva una
comunicazione di irregolarità.
Trascorsi 60 giorni dall’invio del preavviso telematico
senza che l'intermediario si sia attivato
sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione
di irregolarità al contribuente e da quel momento
decorreranno i trenta giorni previsti dalla legge
per la definizione agevolata delle irregolarità
riscontrate.
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
(v. Compromesso)
PRENOTAZIONE TELEFONICA (SERVIZIO DI)
Servizio dell’Agenzia delle Entrate che permette
al contribuente di prenotare, per telefono ed in
modo automatico, un appuntamento con un funzionario
dell'ufficio. Dal luglio 2002 il servizio di
prenotazione è attivo in 14 uffici locali ma il
piano di attivazione prevede l’estensione progressiva
del servizio a tutti gli uffici delle città capoluogo
di Regione e di Provincia.
Il numero da chiamare è il 199-126003.
Durante la prenotazione sono proposti dal sistema
tre diversi orari anche in giorni diversi, tra i quali
il contribuente sceglie quello che ritiene più soddisfacente
alle proprie esigenze. È prevista la disdetta
della prenotazione accordata.
Prossimamente sarà disponibile la prenotazione di
un appuntamento anche via Web, attraverso il
sito dell'Agenzia delle Entrate, che permetterà la
scelta di orari e giorni a disponibilità dell'utente.
Si prevede, inoltre, che la prenotazione possa
essere eseguita anche dagli operatori dei Centri di assistenza telefonica qualora il problema proposto
dal contribuente non possa essere risolto dal
Centro.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio da
parte del titolare per il tempo determinato dalla
legge. In ambito tributario sono spesso previsti
termini di prescrizione decennale, qualora non
interrotti da apposito atto (v. Rimborsi).
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. UNICO
Invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate. La P. del modello UNICO può avvenire:
- direttamente, tramite il servizio telematico;
- ad un Ufficio postale o banca convenzionata;
- ad un intermediario (professionisti, Caf e altri soggetti abilitati);
- tramite gli Uffici delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche). Gli Uffici Postali e le Banche rilasceranno una ricevuta che dovrà essere conservata dal contribuente quale prova dell’avvenuta presentazione.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni effettuato da banche, poste e Uffici delle Entrate è gratuito; l’intermediario abilitato può chiedere un corrispettivo. Il contribuente può anche compilare la propria dichiarazione con un apposito programma, da acquisire gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e trasmetterla direttamente da casa e senza alcuna spesa (v. anche Codice Pin).
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
Per le imposte dirette (Irpef ed Irpeg) è il possesso
di redditi, in denaro o in natura, rientranti in
una delle categorie previste dal Tuir, ovunque
prodotti (quindi anche quelli esteri, siano essi
continuativi od occasionali: c. d. sistema del reddito
mondiale). Per i non residenti sono tassabili
soltanto i redditi prodotti in Italia.
PROCESSO TRIBUTARIO
Giudizio, articolato in due gradi, dinanzi alle Commissioni tributarie. Davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio si può, in prima istanza, proporre ricorso avverso gli atti emessi dagli uffici delle Entrate o del Territorio ovvero dagli enti locali o dai concessionari dei servizi di riscossione; davanti alla commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione. Presso la Commissione tributaria centrale (abolita dalla riforma del 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti. Con l’instaurazione di un giudizio tributario il contribuente può:
- chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
- promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “giudizio di ottemperanza” per obbligare gli uffici ad adeguarsi al decisioni emesse dalle commissioni.
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste). Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.
PROCESSO VERBALE
Atto compilato dai funzionari incaricati del controllo
tributario nel corso e a conclusione di verifiche,
ispezioni ed accessi effettuati presso il contribuente.
Nel P. V. - che è un atto non impugnabile autonomamente
- vengono fatte rilevare le irregolarità
commesse dal contribuente negli adempimenti
degli obblighi fiscali e le violazioni di legge riscontrate,
nonché le osservazioni e i rilievi del contribuente
e del professionista che eventualmente lo
assista. Sulla base del P. V. – di cui viene rilasciata
copia al contribuente – l’ufficio competente,
non prima di sessanta giorni dalla presentazione
di eventuali osservazioni e richieste, può emettere
l’avviso di accertamento per il recupero delle
imposte evase e per l’irrogazione delle conseguenti
sanzioni (v. anche Statuto del contribuente).
PROGRESSIVITÀ DELL’IMPOSIZIONE
Aumento dell'aliquota più che proporzionale
rispetto all'aumentare della base imponibile, di
modo che a successivi aumenti uguali di questa
corrispondono aumenti crescenti d'imposta. Si
distingue dall'imposta proporzionale, nella quale
l'aliquota non varia al variare della base imponibile,
cosicché l'imposta dovuta aumenta in proporzione
costante. L’Irpef è il tipico esempio di
imposta progressiva.
PROVENTI SOSTITUTIVI E INTERESSI
Somme conseguite in sostituzione di redditi, per
effetto di cessione dei relativi crediti, ovvero a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella
perdita di redditi. I P. S. costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
ovvero di quelli da cui derivano i crediti su
cui tali interessi sono maturati. Rientrano, ad
esempio nella categoria dei redditi di lavoro
dipendente: la cassa integrazione, l’indennità di
disoccupazione, la mobilità, l’indennità di
maternità, le somme che derivano da transazioni
di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto
in via provvisoria a dipendenti per i
quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
RATA
Ciascuno dei singoli pagamenti, corrisposti a scadenze prefissate, in cui è suddivisa una somma da versare.
RATEAZIONE DELLE IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO
Possibilità per il contribuente in situazione di temporanea
difficoltà, che ne fa istanza in carta bollata
all’Ufficio competente per territorio, di ottenere
una dilazione delle somme indicate nella cartella
di pagamento sino a 60 rate (con scadenza ad
ogni fine mese) o, in alternativa, sino a 48 rate che
decorrono dopo un periodo di sospensione di un
anno. Per la concessione della R. è indispensabile
che alla data di presentazione dell’istanza non
siano iniziati gli atti esecutivi; a tal fine l’Ufficio
che concede la rateazione deve acquisire una
dichiarazione dal competente Concessionario della
riscossione. Per importi superiori a euro 25.822,
l’Ufficio richiede a garanzia la prestazione di una
fideiussione bancaria o assicurativa.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi,
nella misura del 6% annuo, con un piano di
ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la
quota capitale cresce e la quota interessi decresce
in relazione al tempo della rateazione).
In caso di mancato pagamento della prima rata o
di due rate consecutive il provvedimento di rateazione
decade automaticamente e l’intero importo
residuo viene posto in riscossione immediatamente,
senza possibilità di ulteriori dilazioni.
RATEIZZAZIONE
Possibilità per il contribuente di dilazionare, con una
apposita indicazione sul modello F24, i versamenti
dovuti in base alla dichiarazione dei redditi. Non si
possono rateizzare gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi
nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi
in misura forfettaria secondo il metodo commerciale,
tenendo conto del periodo decorrente dal
giorno successivo a quello di scadenza della prima
rata fino alla data di scadenza della seconda.
RAVVEDIMENTO
Possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il R. comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc). Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta:
- l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione;
- l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.
La prevista sanzione del 30% viene ridotta:
- ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l’infrazione è stata commessa;
- ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
Per regolarizzare solo l’omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa.
REATI TRIBUTARI
Violazioni consistenti generalmente nella mancata
o tardiva esecuzione degli adempimenti fiscali. Con
il decreto legislativo n. 74/00 il legislatore ha riformato
la disciplina dei reati tributari, concentrando
il potere sanzionatorio penale sulle fattispecie
effettivamente lesive dell'interesse fiscale o erariale
(interesse alla riscossione delle imposte).
REDDITI (CATEGORIE DI -)
Sono i vari tipi di compensi o proventi indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi. Possono essere:
- da capitale
interessi, proventi delle obbligazioni e delle azioni e altre entrate derivanti dall’impiego di capitale
- fondiari
proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati.
- di impresa
derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.
- da lavoro autonomo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni
- da lavoro dipendente
derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni equiparati e altri redditi ad essi assimilati dalla legge (es. borse di studio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);
- diversi
categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi ma che comportano comunque un incremento di ricchezza.
REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
Entrate di natura eterogenea, assimilate dal
punto di vista fiscale ai redditi di lavoro dipendente
e quindi da dichiarare, senza diritto a
detrazioni, in una apposita Sezione del Quadro
relativo al lavoro dipendente. Esempio di R.: le
borse di studio o di formazione professionale, le
indennità per pubbliche funzioni.
REDDITI DI CAPITALE (TASSAZIONE DEI -)
Imposizione degli interessi, dei proventi di obbligazioni
e azioni e delle altre entrate derivanti dall’impiego
di capitale. È effettuata sulla base del
principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli
eventuali costi sostenuti per la loro produzione.
I R. da capitale sono soggetti alle ritenute alla
fonte da parte dei sostituti d’imposta che li erogano.
In genere, tranne che per ipotesi particolari,
la ritenuta - nella misura del 12,50 per cento -
è applicata a titolo d’imposta (e cioè in forma
definitiva) nei confronti delle persone fisiche non
esercenti attività di impresa commerciale.
In questo caso il contribuente è esonerato dalla
loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
REDDITI FINANZIARI
Entrate derivanti dalle cessione di partecipazioni, titoli e valute e da altre operazioni di carattere finanziario. In particolare, sono le plusvalenze e i redditi derivanti dalle seguenti operazioni:
- cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
- cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli similari, certificati d’investimento e cambiali finanziarie, titoli atipici quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, certificati di deposito, cambiali e accettazioni bancarie)
- cessioni a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o provenienti da depositi o conti correnti
- cosiddetti “contratti derivati”, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che presenta la caratteristica di poter essere “chiuso” o eseguito in forma differenziale ossia con il pagamento di semplici differenze di prezzo.
Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, da enti non commerciali, sempreché l’operazione non sia effettuata nell’esercizio di imprese commerciali e dai soggetti non residenti (quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato). DIZIONARIO
REDDITI FINANZIARI (TASSAZIONE DEI)
Imposizione attuata mediante un’imposta sostitutiva
ad aliquota proporzionale (che evita, quindi,
l’applicazione delle aliquote progressive previste
dall’imposta sui redditi).
REDDITO
Insieme delle entrate conseguite da un soggetto
in un determinato periodo di tempo - in genere
coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio
di un’attività, del godimento di un bene
o dell’effettuazione di una operazione.
REDDITO AGRARIO
È il reddito attribuito ai fini fiscali a chi (proprietario,
affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo.
È determinato dal catasto in misura fissa, in
base al tipo di terreno e di coltura (v. anche
Reddito dominicale).
REDDITO COMPLESSIVO
Somma dei redditi posseduti dal contribuente in
un periodo d’imposta. I redditi sono calcolati
distintamente per ciascuna categoria d’appartenenza
(fondiari, di capitale, di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le
persone non residenti il R. C. è costituito soltanto
dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Concorrono alla determinazione del R. C., con
segno negativo, anche eventuali perdite derivanti
dall’esercizio di imprese commerciali o dall’attività
di lavoro autonomo.
Sottraendo dal R. C. le deduzioni si ottiene il reddito
imponibile.
REDDITO DOMINICALE
Remunerazione della proprietà del terreno, in
quanto tale, a prescindere dalle coltivazioni
effettuate. Anche Il R. D., come il reddito agrario,
viene determinato su base catastale, mediante
l’applicazione delle tariffe d’estimo.
REDDITO IMPONIBILE
(v. Imponibile).
REGIMI AGEVOLATI
Possibilità di fruire di particolari modalità di tassazione
per chi inizia una nuova attività di lavoro
autonomo o di impresa o per chi ne prosegue una
di modeste dimensioni. Tali regimi sono applicabili
a scelta dell’interessato. In entrambi i casi l’accesso
al trattamento particolare è consentito
entro soglie limitate di compenso o ricavo annuo
che sono diverse tra l’uno e l’altro regime. Le agevolazioni
durano al massimo per tre anni, compreso
il periodo d’imposta iniziale, relativamente al
regime previsto per le nuove attività, mentre sono
stabilite a tempo indeterminato per le cosiddette
attività marginali. In tutti i casi è data la possibilità
di rinunciare al regime di anno in anno.
V. Regime dei Contribuenti Minimi, Regime dei
Contribuenti Minori.
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Obbligo eseguito presentando i contratti all’ufficio locale delle entrate e pagando l’imposta di registro entro 30 giorni dalla data dell’atto. Vanno registrati tutti i contratti di locazione di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
Per la registrazione si deve pagare:
- per gli immobili urbani il 2% del canone annuo
- per i fondi rustici lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
- per gli altri immobili il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Per la registrazione della prima annualità l’imposta di registro non può essere inferiore a euro 51,65. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta.
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER VIA TELEMATICA
Possibilità di provvedere via Internet alla registrazione
dei contratti di locazione e di affitto di
immobili e al pagamento del relativo tributo. Per
i possessori di cento o più unità immobiliari la
registrazione telematica è obbligatoria.
Coloro che intendono utilizzare il canale telematico
devono innanzitutto provvedere - se già non
lo posseggono - a richiedere il codice personale
riservato denominato Pin (v.). Possono, altrimenti,
avvalersi di intermediari abilitati come i consulenti
fiscali, le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative
a livello nazionale, le agenzie immobiliari
iscritte negli albi dei mediatori nonché di
altri soggetti abilitati quali ad esempio i Caf, i
dottori o ragionieri commercialisti, i consulenti
del lavoro. Dal sito www.agenziaentrate.it è possibile
scaricare gratuitamente il software che
consente di predisporre il file da inviare, di controllare
la sua conformità alle specifiche
dell’Agenzia, trasmetterlo ed effettuare sempre
on line il pagamento dell’imposta di registro. A
tal fine occorre essere titolari di un conto corrente
presso una delle banche convenzionate con
l’Agenzia, il cui elenco è disponibile sullo stesso
sito Internet.
La registrazione si considera effettuata nel giorno
in cui i dati trasmessi pervengono correttamente
all’Agenzia delle Entrate.
REGISTRAZIONE DI ATTI
Formalità consistente nell'annotazione in pubblici
registri degli elementi essenziali di un atto scritto
o di un contratto verbale, al fine dell'acquisizione
della data certa agli effetti civilistici.
Vi sono due categorie di atti da sottoporre a registrazione
e per i quali si paga l’imposta di registro:
- atti da registrare obbligatoriamente in termine
fisso (ad es. le vendite di immobili, le cessioni
d’azienda, le fideiussioni, gli accolli di debiti
vanno registrati entro 20 giorni, le locazioni di
immobili urbani entro 30 giorni);
- atti da registrare in caso d’uso (ad es. i contratti
soggetti ad Iva).
RENDITA CATASTALE
È il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe d’estimo. Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d'estimo tenendo conto:
- del Comune;
- della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i comuni medio-piccoli e più di una per le città più grandi);
- della categoria (ad es. A/2 se l'immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
- della classe.
Le tabelle delle tariffe d'estimo sono consultabili presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio (ex uffici catastali). La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq o mc).
RENDITE FINANZIARIE
Sono redditi di capitale oppure redditi diversi di
natura finanziaria. Sono redditi di capitale gli
interessi, gli utili e i proventi derivati dall’impiego
di un capitale (tra cui, ad esempio, gli interessi
bancari e i dividendi azionari). Sono redditi
diversi di natura finanziaria le plusvalenze derivanti
da atti di negoziazione (i cosiddetti capital
gain), da rimborso di titoli e i proventi aleatori.
RESPONSABILE D'IMPOSTA
Soggetto che risponde del pagamento del tributo
insieme con il contribuente (obbligato principale).
A differenza del sostituto di imposta che è obbligato
al pagamento in luogo del contribuente, il R. è
obbligato solidalmente con il contribuente e vanta
nei confronti di quest’ultimo il diritto di rivalsa per
l’intera somma pagata. Figure tipiche di responsabile
di imposta: il notaio che ha redatto l’atto o ne
ha autenticato le firme, per l’imposta di registro; i
pubblici ufficiali che hanno ricevuto od autenticato
l’atto soggetto a trascrizione, per le imposte ipotecarie;
lo spedizioniere doganale, per il pagamento
di tributi inutilmente richiesti con procedura esecutiva
al proprietario delle merci.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Obbligo che sorge quando due o più soggetti sono
tenuti tutti in via principale all’adempimento di
un obbligo tributario che può riguardare la presentazione
di una dichiarazione ovvero il pagamento
di un tributo. Ad esempio nell’imposta di
registro obbligati al pagamento dell’imposta
sono, per solito, una pluralità di soggetti (pubblici
ufficiali che hanno redatto l’atto, parti contraenti,
parti in causa). Nelle imposte ipotecarie,
invece, sono responsabili solidali coloro nel cui
interesse è fatta la richiesta di trascrizione dell’atto
ed i debitori contro cui è iscritta o rinnovata
l’ipoteca. Quando sussiste la R. S. il Fisco può
rivolgersi indifferentemente ad uno dei coobbligati
per richiedere il pagamento dell'intera
somma dovuta, con effetto liberatorio nei confronti
di tutti.
La responsabilità solidale può essere prevista
anche in relazione al pagamento delle sanzioni
irrogate a seguito di una violazione.
(V. anche Solidarietà tributaria).
RICEVUTA FISCALE
Documento che deve essere rilasciato da alcune
categorie di operatori (ad esempio, artigiani) che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi
per le quali non sia obbligatoria l’emissione
della fattura. Contiene l’indicazione delle operazioni
effettuate e il relativo importo pagato.
RICORSO
Atto mediante il quale i contribuenti si oppongono, entro il termine perentorio di 60 giorni, ai provvedimenti emessi dall’amministrazione finanziaria. Il R. deve essere redatto in carta da bollo e contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
- la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
- il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
- la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
- il codice fiscale;
- l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
- gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
- l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
- i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.
Il R. deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio dell’Agenzia, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
- notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
- invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
- consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.
In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta. L’introduzione vera e propria del processo tributario avviene con la costituzione in giudizio.
RIMBORSO
Restituzione da parte dell’erario di quanto versato in più dal contribuente. Può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:
- per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso può essere consigliabile presentare comunque una domanda);
- per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata). In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
- per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.
I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In questi casi è necessaria, di regola, una domanda scritta del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza:
- per le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.) entro 48 mesi;
- per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, ecc.) entro tre anni.
Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
RIMBORSO DI TASSE AUTO
Restituzione di pagamenti in eccesso o non dovuti,
effettuata dietro apposita domanda da presentare
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello del pagamento. Il modello di domanda
è disponibile presso gli uffici tributari delle
Regioni, presso le direzioni regionali delle entrate
e gli uffici locali dell’Agenzia.
Per le regioni a statuto ordinario la domanda di
rimborso si presenta, in carta semplice, all’ufficio
finanze e tributi della regione.
Per le regioni a statuto speciale la domanda, in
carta semplice, si presenta all’ufficio locale
dell’Agenzia o, se non ancora istituito, alla
Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate. Per i residenti nelle Province autonome
di Trento e Bolzano l’istanza si presenta all’apposito
ufficio provinciale.
RISCOSSIONE (RATEAZIONE)
(v. Rateazione delle imposte iscritte a ruolo).
RISCOSSIONE (SOSPENSIONE)
Agevolazione concessa al contribuente che ha
presentato ricorso contro una cartella di pagamento,
quando può subire gravi danni dalla
necessità di effettuare il pagamento prima della
pronuncia della Commissione Tributaria. Il contribuente
che si trova in queste condizioni può produrre
istanza di sospensione alla Commissione
(sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente,
al Centro di Servizio, per le cartelle
da questo emesse, se non è stato soppresso. In
caso contrario l'istanza va presentata all’ufficio
locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo,
all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o
all’Ufficio Iva. Per i ruoli non emessi dal Centro di
servizio l'istanza di sospensione va presentata
all’ufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora
operativo, alla Sezione staccata della Direzione
Regionale.
L’istanza è in carta libera e, possibilmente, deve
recare allegata una copia dell’atto impugnato
nonché una copia del ricorso prodotto.
V. anche Sospensione amministrativa e giudiziale
della riscossione.
RISPARMIO AMMINISTRATO
Regime di tassazione in materia di capital gain, in
base al quale il soggetto a cui sono stati affidati
in custodia o in amministrazione i titoli (ad esempio,
banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio,
ecc.) applica l'imposta sostitutiva del 12,5% alle
plusvalenze effettivamente realizzate. Possono
optare per tale regime esclusivamente le persone
fisiche che affidano i titoli in custodia o in
amministrazione ai soggetti abilitati (ad esempio,
banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio,
ecc.).
RISPARMIO GESTITO
Regime di tassazione in materia di capital gain,
in base al quale il gestore del patrimonio (ad
esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio,
ecc.) applica l'imposta sostitutiva del 12,5%
al risultato della gestione maturato, e quindi non
effettivamente realizzato, nel periodo d'imposta.
Possono optare per tale regime esclusivamente
le persone fisiche che hanno conferito l'incarico
di gestione patrimoni ai soggetti sopra elencati.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE PER )
Possibilità concessa al possessore di un immobile
(proprietario, affittuario, ecc.) di detrarre
dall’Irpef, nei limiti del 36%, le spese sostenute
per ristrutturarlo. La detrazione, istituita per la
prima volta nel ’98, è attualmente prorogata fino
al 31 dicembre 2002. Le procedure per fruire
della detrazione sono indicate nell’Annuario del Contribuente, reperibile anche nel sito Internet
dell’Agenzia.
RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
Somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo
eroga (c.d. sostituto d’imposta) e che rappresenta
(diversamente dalla ritenuta a titolo di acconto)
l’intera imposta dovuta. Il contribuente (c.d.
sostituito) non ha quindi più l’obbligo di dichiarare
il reddito in questione.
RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’ACCONTO (O RITENUTA D’ACCONTO)
Somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo
eroga (c.d. sostituto d’imposta) e che rappresenta
(diversamente dalla ritenuta a titolo di imposta)
una parte dell’imposta totale dovuta.
L’acconto è infatti basato sull’ammontare del
reddito da cui viene sottratto, e non tiene conto
degli altri redditi del sostituito. Al momento della
dichiarazione il contribuente deve dichiarare fra i
suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati
alla ritenuta d’acconto. Nel caso che le imposte
dovute in base al totale dei redditi si rivelino
maggiori o minori della somma delle ritenute
d’acconto, il contribuente dovrà tenerne conto
nella dichiarazione.
RIVALUTAZIONE DI REDDITI E RENDITE
Operazione che permette di aggiornare, aumentandoli,
i valori delle rendite catastali e dei redditi
dominicali e agrari. Ad esempio, per rivalutare
la rendita catastale dei fabbricati occorre moltiplicarla
per 1,05.
RUOLO
Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute
formato dagli uffici dell'amministrazione finanziaria
ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
(v. Iscrizione a ruolo).
SALDO DI IMPOSTA
Debito d’imposta residuo relativo all’anno a cui si riferisce la dichiarazione; per l’Irpef il suo ammontare è pari all’imposta dovuta al netto delle ritenute, dei crediti e degli acconti versati. In genere, il saldo a credito può essere compensato con altre imposte o contributi (v. Compensazione).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie,
consistenti nel pagamento di una
somma di denaro (di importo fisso o determinato
in percentuale), oppure anche nel divieto di
svolgere certe attività (ad esempio: interdizione
dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare per
l'affidamento di pubblici appalti e forniture,
interdizione o sospensione da licenze, concessioni
o autorizzazioni per l'esercizio di imprese o di
attività di lavoro autonomo).
SANZIONI PENALI
Penalità irrogate dall’autorità giudiziaria, su
denuncia dell’amministrazione finanziaria,
quando la violazione degli obblighi tributari
costituisce reato. Il sistema delle sanzioni penali
tributarie è stato recentemente riformato per
effetto della legge sulla depenalizzazione dei
reati minori.
SCAGLIONI IRPEF
Fasce di reddito a cui corrisponde una diversa aliquota
dell’Irpef. Attualmente sono previsti cinque
scaglioni.
SCONTRINO FISCALE
Documento fiscale che deve essere rilasciato da
determinate categorie di operatori commerciali
all’atto della cessione di beni o prestazione di
servizi. Tra gli altri, devono rilasciare lo scontrino
fiscale (quando non è prevista la fattura) coloro
che svolgono attività di cessione di beni in locali
aperti al pubblico o in spacci interni o attività di
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici
esercizi.
SERVIZI DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
Attività svolte presso gli Uffici locali dell’Agenzia
delle Entrate nel periodo di presentazione della
dichiarazione, con modalità particolari in favore
dei disabili. A queste si aggiunge l’assistenza telefonica
prestata dai Centri di assistenza telefonica
dell’Agenzia che rispondono al numero
848.800.444.
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Possibilità di presentare la dichiarazione tramite
la rete Internet o la rete “Entratel” dell’Agenzia
anziché con i mezzi tradizionali.
SGRAVI FISCALI
Esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire
determinate categorie di contribuenti.
Costituiscono una forma indiretta di intervento
pubblico a sostegno dell’economia, in quanto
consentono di favorire nuovi investimenti e incentivare
l'occupazione e il consumo di determinati
beni.
SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA)
Annullamento di una cartella di pagamento da
parte dell’ufficio nei casi in cui questa è stata
dichiarata illegittima da una Commissione tributaria. Deve essere effettuato entro 90 giorni dalla
notifica della decisione.
Contestualmente allo sgravio l’ufficio deve disporre
anche il rimborso delle somme iscritte a
ruolo eventualmente pagate dal contribuente
prima della decisione. Il rimborso viene riscosso
presso il concessionario.
Le stesse regole si applicano per la restituzione
delle somme versate per tasse e imposte indirette
in conseguenza di un avviso di liquidazione (in
questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto
dall’ufficio che aveva ricevuto il pagamento
indebito).
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente
dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, il contribuente
può attivare il c.d. giudizio di ottemperanza.
SGRAVIO (DA AUTOTUTELA)
Atto con il quale l'amministrazione finanziaria
riconosce non dovuta, in tutto o in parte, la
somma iscritta a ruolo e richiesta con una cartella
di pagamento. Nell'ipotesi che il contribuente
abbia già pagato avrà diritto al rimborso della
somma indebitamente corrisposta per il tramite
dello stesso concessionario.
SOGGETTO PASSIVO
Persona fisica o giuridica tenuta al pagamento dei
tributi.
SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Situazione in cui più soggetti sono tenuti in solido
al pagamento di un tributo. Il fisco può rivolgersi
indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per
richiedere la corresponsione dell'intera somma
dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui
che ha pagato nei confronti degli altri condebitori
(v. anche Responsabilità solidale).
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE
Dilazione del pagamento chiesta all’ufficio
finanziario (S. amministrativa) o alla commissione
tributaria alla quale è stato presentato il
ricorso (S. giudiziale). Per la prima è necessario
che il contribuente dimostri di subire gravi danni
dal dover effettuare il pagamento prima della
sentenza della commissione tributaria. Per la
seconda occorre il c. d. fumus boni juris (e cioé
una apparente illegittimità dell’addebito) e il
pericolo di danno grave in cui può incorrere il
contribuente a seguito del pagamento. Il contribuente
può richiedere la sospensione distintamente
sia alla Commissione che all’Ufficio.
V. anche Riscossione (Sospensione).
SOSTITUITO
Chi subisce da parte del sostituto d’imposta la
ritenuta alla fonte sul reddito percepito.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
È chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.)
per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente
(sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione
finanziaria, trattenendo le imposte
dovute dai compensi, salari, pensioni o altri
redditi erogati e successivamente versandole
allo Stato. I sostituti di imposta sono tenuti a
denunciare annualmente le trattenute operate
tramite un apposita dichiarazione (modello
770).
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Firma da apporre nel modello di dichiarazione da
parte del dichiarante. La dichiarazione dei redditi
deve essere sempre sottoscritta a pena di nullità,
che può essere sanata se il contribuente vi
provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito
da parte del competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
SPESE MEDICHE
Spese sanitarie di qualunque tipo (medico-generiche,
specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche,
ecc.) che danno diritto alla detrazione di
imposta del 19%, dopo aver tolto la franchigia di
euro 129,11. La franchigia non si applica se la
spesa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento,
deambulazione, locomozione e sollevamento
dei portatori di handicap o l’acquisto di
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la
loro autosufficienza e possibilità di integrazione.
Le altre spese mediche sostenute per i disabili,
invece, sono interamente deducibili dal reddito
(v. Agevolazioni per disabili). Il contribuente
che fa valere le spese sanitarie è tenuto a conservare
la relativa documentazione debitamente
quietanzata.
SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Spese soggette allo stesso regime di quelle analoghe
sostenute in Italia. Anche per queste spese
va conservata, a cura del dichiarante, la documentazione
debitamente quietanzata e, nel caso
in cui la stessa sia in lingua originale, occorre
corredarla di una traduzione in italiano (salvo
che la spesa sia stata sostenuta da un contribuente
residente in Valle d’Aosta e in Alto Adige,
dove è ammessa rispettivamente la ricevuta in
francese e tedesco). Non possono essere computate
tra quelle che danno diritto alla detrazione,
in quanto non sono spese sanitarie, le spese relative
al trasferimento e al soggiorno all’estero sia
pure per motivi di salute.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Carta dei diritti del contribuente introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 212 del 2000. I diritti riconosciuti dallo Statuto (che è stato integrato da diversi regolamenti attuativi) sono:
- diritto all’informazione
- diritto alla conoscenza degli atti ed alla trasparenza
- diritto alla motivazione degli atti
- diritto all’integrità patrimoniale
- diritto alla compensazione
- diritto al rispetto della buona fede
- diritto di interpello
- diritti del contribuente sottoposto a verifica.
La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:
- il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
- le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
- non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti;
- l’istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge;
- le leggi (o atti assimilati) che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo;
- le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.
Il testo della legge 212, così come quello di tutte le altre disposizioni in materia tributaria e relative circolari, è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia.
SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA)
Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte e a titolo gratuito, soppresso (per quanto riguarda le successioni) da recenti provvedimenti legislativi. Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a essere dovute le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% - applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili situati nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:
- coniuge;
- discendenti in linea retta (padre/figlio;nonno/nipote);
- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli, cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia è elevato ad euro 516.456,90.
TASSA
È il corrispettivo che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (ad esempio le T. scolastiche). Generalmente si distinguono tre categorie: T. amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o l'emanazione di atti; T. industriali, che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio di attività di impresa per ragioni di interesse sociale; T. giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.
La tassa si distingue dall’imposta, che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.
TASSAZIONE SEPARATA
Tipo di imposizione applicabile a determinati redditi,
di solito caratterizzati dal fatto che si formano
nel corso di più anni. I redditi soggetti a
tale regime (ad esempio, le somme conseguite nei
casi di recesso, esclusione o liquidazione di società,
le indennità di fine lavoro o per la cessazione
dei rapporti di agenzia, ecc.), sono assoggettati,
anziché alle normali aliquote Irpef, ad un'aliquota
media determinata, generalmente, sulla base
dei redditi percepiti nel biennio antecedente
all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione
o all’anno in cui sono percepiti.
Voci collegate: Indennità di fine rapporto.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Colpiscono il possesso dei veicoli iscritti nei pubblici
registri automobilistici, in base alla potenza
effettiva del veicolo, espressa in kilowatt, desumibile
dal libretto di circolazione. La potenza va
moltiplicata per un coefficiente, fissato normalmente
in euro 2,58, che può essere aumentato
dalle regioni.
Per taluni automezzi l’imposta varia in funzione
della portata.
Le tasse automobilistiche vanno pagate nel corso
del mese successivo alla scadenza del periodo,
presso uffici postali, tabaccherie abilitate, delegazioni
Aci.
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Colpiscono i provvedimenti amministrativi emessi
da uffici statali o regionali. Il termine “concessione”
va inteso in senso lato perché il tributo
riguarda in realtà una vasta serie di atti amministrativi
che producono una situazione di vantaggio
per il contribuente.
Sono riscosse mediante versamento in c/c postale
intestato all’ufficio delle entrate competente o
con apposite marche.
TASSE SULLE RADIODIFFUSIONI
Canone annuo dovuto per il semplice possesso di un
apparecchio TV, che deve essere corrisposto all’ente
radiotelevisivo. Il pagamento va effettuato nelle
tabaccherie abilitate o alla posta, mediante appositi
bollettini di conto corrente intestati alla RAIRadiotelevisione
italiana.
TASSO LEGALE
È il tasso d'interesse da applicare nella maggior
parte dei rapporti giuridici (depositi cauzionali
sugli affitti, rimborsi fiscali, versamento imposte
da ravvedimento, controversie in materia civile e
commerciale). Dal 1° gennaio 2002 il saggio di
interesse legale è pari al 3%.
TERMINE DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
Data entro cui l'ufficio deve provvedere alla notifica
dell'avviso di accertamento, sotto pena di
decadenza. Tale T. è fissato entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento
può essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
TITOLO ONEROSO (ATTO A)
Atto che comporta una spesa o un corrispettivo.
Per esempio, le compravendite (contrapposte alle
donazioni, che sono atti “a titolo gratuito”).
TRASCRIZIONE
Annotazione nei registri immobiliari - esistenti
presso gli uffici del territorio - dei trasferimenti,
acquisti e modifiche di diritti di proprietà e reali
di godimento su beni immobili e mobili registrati.
E’ in corso di generalizzazione in tutto il territorio
la possibilità per i notai di provvedere telematicamente
alla formalità della trascrizione/registrazione.
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI
Presentazione delle dichiarazioni fiscali mediante
trasmissione via rete di un file appositamente predisposto.
Può essere effettuata sia direttamente
dal contribuente che mediante un intermediario
abilitato (ad esempio, commercialisti, ragionieri,
consulenti del lavoro, Caf, ecc.) ed è obbligatoria
per la gran parte dei soggetti esercenti un'attività.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(V. Indennità di fine rapporto)
TRIBUTI LOCALI
Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni). Nel regime attuale:
- alle Regioni è attribuito il gettito dell'Irap nonché di un'addizionale Irpef;
- alle Province è in gran parte attribuita l'imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, gettito dell'imposta sulla responsabilità civile auto);
- per i Comuni il gettito tributario è assicurato, principalmente, dall'imposizione sugli immobili (Ici) e dall’addizionale Irpef.
TRIBUTO
Indica genericamente un qualunque prelievo riscosso
in forma coattiva (tasse, imposte, canone Rai,
ecc.)
TUIR (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
E' il testo fondamentale contenente le norme per
la determinazione e la tassazione dei redditi. Può
essere consultato anche via Internet, collegandosi
con il sito www.agenziaentrate.it.
VALORE DEI FABBRICATI
Base imponibile per l’applicazione dei tributi.
Ai fini Ici, è determinato dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per un determinato coefficiente:
- 100 (se si tratta di fabbricati classificabili nei gruppi A, B o C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per quelli classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
- Ai fini Irpef, la base imponibile è il valore della rendita catastale rivalutata.
Per determinare il V. dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni permanenti il contribuente deve far riferimento alla categoria e alle rendite attribuite a fabbricati similari.
VARIAZIONI E VOLTURE CATASTALI
Registrazione negli atti catastali del trasferimento
della proprietà o del diritto reale, effettuata
dagli uffici del territorio su domanda del soggetto
obbligato.
Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, che
abbiano riguardato in modo permanente la tipologia,
la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile,
gli interessati sono tenuti a presentare
apposita domanda entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di ultimazione dei lavori all'ufficio
provinciale del territorio.
VENDITA FORZATA
Fase dell’esecuzione forzata alla quale l’ufficiale
della riscossione può procedere per recuperare
le imposte non pagate. È disciplinata,
oltre che dalle specifiche norme tributarie,
dalle disposizioni del codice civile e di procedura
civile.
VERIFICA
Attività svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla
Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento
degli obblighi tributari, che si conclude
mediante la stesura di un verbale di constatazione
in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate
e i relativi addebiti. Si svolge mediante accesso
diretto presso la sede del contribuente seguendo
particolari metodologie e, di regola, si riferisce
all’insieme della posizione fiscale del verificato.
La V. è un’attività più ampia dell'ispezione documentale
in quanto è da un lato controllo e riscontro
della completezza, esattezza e veridicità delle
scritture obbligatorie, dei libri sociali e della
documentazione (fiscale e non) relativi all'attività
del contribuente, dall'altro controllo e riscontro
delle notizie raccolte dalla Amministrazione relativamente
ai fatti che sono stati o che avrebbero
dovuto essere tenuti presenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi. Sul piano internazionale è prevista la possibilità di
effettuare verifiche contemporanee da parte di
organi fiscali di più Stati nei confronti di soggetti
appartenenti allo stesso gruppo e localizzati in
diversi Paesi.
Voci collegate: Accesso, Ispezione, Poteri degli
uffici.
VERSAMENTO
Pagamento delle imposte dovute mediante i
Modelli F24 e F23. Gli importi delle imposte che
scaturiscono dalla dichiarazione devono essere
arrotondati all’unità di euro, così come determinati
nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli
importi indicati in dichiarazione devono essere
successivamente elaborati (acconti, rateazioni)
prima di essere versati, si applica la regola generale
dell’arrotondamento al centesimo di euro
(es. euro 100,752 arrotondato diventa euro
100,75; euro 2.000,755 arrotondato diventa euro
2.000,76; euro 30.000,758 arrotondato diventa
euro 30.000,76).
VERSAMENTO TELEMATICO
Modalità di pagamento utilizzabile da chiunque
possiede un personal computer collegato ad
Internet, il codice Pin rilasciato dall’Agenzia e sia
titolare di un conto corrente aperto presso una
delle banche convenzionate. Il contribuente che
effettua il V. T. può rivolgersi, per informazioni e
assistenza, al servizio di assistenza telefonica al
numero 848.800.444.
VIDIMAZIONE
Operazione richiesta dalla legge per il preventivo
riconoscimento da parte degli organi amministrativi
di libri, registri, o altri documenti, da utilizzare
nell'esercizio di un'attività (v. anche bollatura).
VIOLAZIONI FORMALI
Omissioni od errori che non ostacolano l’attività
di accertamento e non incidono sulla determinazione
o sul pagamento del tributo. Lo Statuto del
contribuente ha stabilito la non punibilità delle V.
F.. I contribuenti che si avvedono di aver commesso
degli errori od omissioni formali nella
dichiarazione possono comunque regolarizzare,
per maggiore tranquillità, la propria posizione
mediante la presentazione di una dichiarazione
integrativa su modello conforme a quello originale,
utilizzando anche fotocopia del modello pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, che può essere
reperito via Internet.
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Errori e omissioni relativi alle dichiarazioni che
incidono sulla determinazione o sul pagamento
del tributo ovvero ostacolano una attività di
accertamento. Possono essere regolarizzati presentando
una dichiarazione integrativa entro il
termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dell’anno successivo. Entro lo stesso
termine deve essere eseguito il pagamento del
tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi
interessi (calcolati al tasso legale annuo con
maturazione giorno per giorno) e della sanzione
ridotta ad un quinto del minimo previsto.
VISTO DI CONFORMITÀ
Attestazione rilasciata dai Caf o dai professionisti
abilitati, a richiesta dei contribuenti, che certifica
la conformità dei dati delle dichiarazioni da
loro predisposte alla relativa documentazione.
Il V. può essere rilasciato a condizione che le
dichiarazioni e le scritture contabili siano state
predisposte e tenute dal Caf o dai professionisti
abilitati.
(V. anche Certificazioni fiscali).