L’Agenzia delle entrate non ha pubblicato la circolare complessiva che aggiorna le indicazioni sui modelli 730/2014, da presentare per i redditi 2013, e sulle conseguenti operazioni di assistenza fiscale cui sono chiamati sostituti d’imposta, centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e professionisti abilitati.
Per chiarire esclusivamente le novità dell’anno ha emanato una risoluzione. Le novità che hanno avuto trattazione riguardano:
- presentazione del mod. 730 anche in assenza di sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (es. dipendenti a tempo determinato il cui rapporto di lavoro non comprende almeno i mesi di giugno e luglio);
- controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle entrate sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro riflessi sull’assistenza fiscale e sulle attività dell’Agenzia delle entrate;
- richiesta di utilizzo di crediti emergenti dalla dichiarazione per la compensazione di debiti che il contribuente deve versare con mod. F24;
- precisazioni sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
Resta confermato che i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.
Per tutto quanto non diversamente regolamentato dalla risoluzione, occorre fare riferimento alla circolare riepilogativa diffusa l’anno scorso (circ. n. 14/E del 9/5/2013).
Riferimenti: Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014
(da CNA Interpresta del 4 giugno 2014)